Allegato A
Definizioni e Finalità
Articolo 1 - Forma giuridica e principi generali
Ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata “Aspergeronline ETS” (indicata anche come “Associazione” nel presente testo) con sede legale Sant'Albano Stura 12040 CN in via Via Giacomo Quaglia 20.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
A seguito dell’iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo ETS.
L'Associazione è centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'Associazione ha durata indeterminata.
Articolo 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità.
Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite attraverso:
- divulgazione media online e offline su tematiche relative lo spettro autistico ed in generale delle neurodivergenze;
- creazione di luoghi di aggregazione online e offline di persone neurodivergenti;
- corsi di formazione su rivolte a persone neurodivergenti e ai loro famigliari;
- eventi online e offline di sensibilizzazione su tematiche su tematiche relative lo spettro autistico ed in generale delle neurodivergenze;
- viaggi ed esperienze rivolte a persone neurodivergenti;
- sensibilizzazione online e offline su tematiche relative lo spettro autistico ed in generale delle neurodivergenze.
Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi
L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere d) et i) del CTS:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
Articolo 4 - Volontariato
L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Laddove necessario o obbligatorio per legge, l’associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.
I/Le Soci/e
Articolo 5 - Ammissione dei soci
Il numero dei/lle soci/e è illimitato. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, abbia la maggior età e si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.
Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
Articolo 6 - Procedimento di ammissione
È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.
In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione, e in ogni caso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.
Articolo 7 - Diritti dei soci
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
I/le soci/e hanno diritto a:
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma delle attività;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo ed a partecipare alle assemblee in qualità di votanti;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno;
- approvare le modifiche allo statuto.
Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
Articolo 8 - Doveri dei soci
Il/la socio/a è tenuto/a a:
- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione. In particolare, è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio/a si perde per:
- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- recesso, la cui dichiarazione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo; essa ha efficacia immediata dal momento della ricezione;
- espulsione o radiazione.
Articolo 10 - Azioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.
Articolo 11 - Trasparenza
Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso.
Patrimonio Sociale e rendicontazione
Articolo 12 - Patrimonio
Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, che diverranno di proprietà dell'Associazione nonché dai crediti e dalle liquidità.
Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione è costituito da:
- quanto versato dai fondatori all’atto della costituzione e da eventuali versamenti destinati a patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 13 - Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Articolo 14 - Termini di approvazione del bilancio
L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Articolo 15 - Bilancio sociale
Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell’Associazione siano superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione e centesimi zero) è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio; si applica l'art. 14, comma 1 e l'art. 48, comma 3, del CTS.
Organismi dell’Associazione
Articolo 16 - Organismi
Sono organismi di direzione dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
È organismo di garanzia e controllo:
- l’Organo di Controllo, anche in forma monocratica, qualora dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, D.Lgs. 117/2017.
Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
Articolo 17 - Partecipazione
Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, anche in modalità telematica, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.
Articolo 18 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l’organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto.
L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Articolo 19 - Convocazione dell’Assemblea
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 (ventiquattro) ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Articolo 20 - Modifiche statutarie
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti.
Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
Per le delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.
Articolo 21 - Svolgimento dell’assemblea
L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa. Il/la presidente dell’Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.
L'assemblea può svolgersi anche mediante audio-video collegamento, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura dell'associazione o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove è stata convocata.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.
Articolo 22 - Competenze dell’assemblea
L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
Articolo 23 - Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, che ne stabilisce il numero, potendo essere composto da un minimo di 3 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro esercizi solari e scade alla data fissata per l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
Articolo 24 - Commissioni di lavoro e incarichi
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.
Articolo 25 - Cariche sociali
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- il/la Tesoriere/a: cura ogni aspetto economico e finanziario dell'Associazione, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto, cura la predisposizione del bilancio sociale se dovuto. Verifica il mantenimento degli equilibri economici e finanziari segnalando al consiglio eventuali criticità.
- il/la Responsabile scientifico: cura ogni aspetto scientifico dell'Associazione, in particolare cura il controllo della qualità scientifica dei progetti, delle attività e dei servizi.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre componenti, le cariche sono cumulabili. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
Articolo 26 - Competenze del Consiglio Direttivo
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'esercizio e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre i regolamenti interni;
- all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/lle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e;
- sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- progettare, coordinare e sovraintendere le attività scientifiche;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all’Assemblea dei soci.
Articolo 27 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente, anche con modalità telematiche.
È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, intendendosi la riunione svolta nel luogo dove è stata convocata;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 28 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri
I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.
Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato dei non eletti all’elezione del Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
Articolo 29 - Organo di controllo
I) L’organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. L’organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l’unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all’art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.
La durata e l'eventuale compenso da corrispondere all'organo di controllo saranno previsti dall'assemblea al momento della nomina.
II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
III) L’organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).
IV) L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
V) I/le componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell’organo di controllo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.
Articolo 30 - Revisione legale
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:
a. potrà incaricare della revisione legale dei conti l’Organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
b. ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Norme di Scioglimento
Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.
Disposizioni Finali
Articolo 32 - Rinvii
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.